La misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c. non è proponibile in sede esecutiva: l’applicazione della misura coercitiva è infatti rimessa al Giudice che dispone la condanna principale e quindi al Giudice della cognizione, laddove il Giudice dell’esecuzione è chiamato soltanto a determinare quali siano, in concreto, le modalità di esecuzione dell’obbligo di fare o non fare rimasto inadempiuto.