Liquidazione coatta amministrativa: improponibilità ed improseguibilità dell’azione esecutiva

Nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 83 T.U.B., non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva o cautelare dalla data di insediamento degli organi liquidatori e fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura; pertanto, qualsiasi credito deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, potendo il giudice conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo (ad esempio, pronunciando sulle opposizioni allo stato passivo).

 

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