Laddove, ai sensi del combinato disposto degli artt. 555 e 557 c.p.c., la trascrizione del pignoramento sia curata dal creditore procedente, non vi è l’obbligo di depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, la nota di trascrizione entro quindici giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica: la mancata menzione della nota di trascrizione nell’ambito del terzo comma dell’art. 557 c.p.c. è frutto di una lacuna intenzionale del legislatore, siccome, quando alla trascrizione provveda il difensore del procedente, vi è chiaramente una sfasatura temporale tra il momento in cui l’atto di pignoramento viene riconsegnato dall’Ufficiale giudizio all’avvocato ed il momento (necessariamente successivo) in cui l’avvocato porta l’atto di pignoramento restituitogli dall’ufficiale giudiziario al Conservatore per la sua trascrizione.