La proposizione della querela di falso incidentale non è ammissibile nel corso della fase camerale di un’opposizione all’esecuzione successiva) e l’accertamento (per quanto incidentale) che deve aver luogo sulla scorta della querela, è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare; deve viceversa ritenersi che la sede propria di tale accertamento sia la fase di merito del giudizio oppositivo.