Misure di prevenzione in materia antimafia e escussione del patrimonio del fideiussore

In materia di beni colpiti da sequestri o confische disciplinati dal Codice antimafia, deve ritenersi che la particolare procedura disciplinata dagli artt. 52 e ss. del suddetto testo normativo (diretta a stabilire a quali condizioni i creditori del proposto possano trovare soddisfazione sui suoi beni e che le procedure espropriative avviate su questi ultimi sono sospese in caso di sequestro ed improcedibili in caso di confisca) non trova applicazione laddove – sussistendo un valido titolo esecutivo – il creditore pretenda di escutere il patrimonio di un fideiussore, i cui beni non siano stati attinti da misure di carattere penale: difatti, la circostanza che i beni del proposto siano – al contrario – riguardati da tali misure non rende, se ricorrono le predette condizioni, inesigibile il credito nei confronti del fideiussore, come confermato tra l’altro dall’art. 52, comma 1, lett. a) del Codice che prevede espressamente la possibilità per il creditore di aggredire beni del proposto idonei al soddisfacimento del credito, ulteriori rispetto a quelli sequestrati e/o confiscati.

Riferimenti Normativi

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