Articolo 14
Articolo 14
Versioni
- Dal 12 agosto 2018
- Dal 06 febbraio 2018 al 11 agosto 2018
- Dal 06 dicembre 2017 al 05 febbraio 2018
- Dal 24 novembre 2010 al 05 dicembre 2017
- Dal 26 novembre 2003 al 23 novembre 2010
- Dal 01 gennaio 2001 al 25 novembre 2003
- Dal 08 agosto 1998 al 31 dicembre 2000
- Dal 02 marzo 1997 al 07 agosto 1998
- Dal 01 gennaio 1997 al 01 marzo 1997
Testo in vigore dal 12 agosto 2018
Art. 14.
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici
e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure
per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di
pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il
creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica
di atto di precetto. (7) (17)((18))
1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di
precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere
notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato,
il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei
confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere
instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio,
esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede
principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la
procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia
quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata
disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi
dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei
crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente,
entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non
provvede all'esazione delle somme assegnate.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati
su base territoriale.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di
disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il
pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento
rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto
dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle
prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla lege 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai
progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli
organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801.
4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole
",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
e' fissato in centottanta giorni".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 27, comma
11) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a
seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed
attivita' derivanti dal presente decreto, il termine previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, e' fissato in centottanta giorni".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioi dalla L.
9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al
fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e
di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli
alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano
la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato,
stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti
in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120
giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca".