Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche Amministrazioni.
Art. 1.
(Insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti).
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di
legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro
ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie
di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche' le
aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e
pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in
conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
((Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di
buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di
servizio) non possono essere ceduti)).
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e dalle Camere del Parlamento. (8)
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non
superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la
garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre
2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 506 ha dichiarato "In
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte
in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero
ammontare di pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri
assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati
dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle
pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".