Testo in vigore dal 21 luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni
meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge
di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio
di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o
l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia
che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire,
ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di
leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il
trasferimento non immediato in favore di un acquirente della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga
edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la
realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque
eseguita da terzi;
c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi
in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad
esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del
contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
d) per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia
stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da
edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata
versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilita'.