Cass. 11/11/1997, nr. 11120

Cassazione civile, 11 novembre 1997, n. 11120

Civile Sent. Sez. II Num. 11120 Anno 1997

Presidente: Francesco FAVARA

Relatore:    Raffaele CORONA

Data pubblicazione: 11/11/1997

 

Svolgimento del processo

Con citazione 19 febbraio 1979, Caio e Tizia convennero, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, Sempronio.

Esposero che avevano acquistato assieme al convenuto un'area indivisa in San Benedetto del Tronto; che avevano costruito, a loro esclusive spese, le fondamenta, il primo piano e la copertura con tetto e terrazzo di un fabbricato; che successivamente il convenuto, dopo aver smantellato le coperture, aveva costruito il primo piano; che bonariamente avevano convenuto di dividere l'immobile, attribuendo ad essi attori il piano terra, un terreno residuo a metà della mansarda, con il conguaglio delle spese sostenute per le parti comuni.

Chiesero al Tribunale di pronunziare la divisione dell'immobile, con spese della divisione a carico della massa e le spese del giudizio secondo la soccombenza, e di condannare il convenuto al rimborso della metà delle spese (pari a lire 1.404.977) da loro sostenute per le parti comuni.

Sempronio non si oppose alla divisione, secondo le quote indicate dagli attori, eccezion fatta per il terreno. Si oppose al rimborso delle spese, perché gli attori avevano utilizzato le fondamenta di un edificio preesistente, nonché il materiale risultante dalla demolizione ed egli stesso aveva lavorato.

Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza 17 gennaio 1986, n. 48, dispose la divisione del fabbricato, attribuì alle parti le quote richieste e agli attori il conguaglio pari a lire 9.610.250; accolse la domanda di restituzione della somma anticipata dagli stessi attori per l'esecuzione di opere rimaste in comune, nonché la domanda di rimborso delle spese sostenute da Sempronio per la parte di fabbricato da lui costruita. Giudicando sulla impugnazione proposta da Sempronio, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 26 ottobre - 13 novembre 1994, determinò in lire 8.556.762 la somma dovuta dall'appellante agli appellati e confermò, quanto al resto, la sentenza impugnata; condannò l'appellante alla rifusione delle spese.

Ricorre per cassazione Sempronio; resistono con controricorso Caio e Tizia.

Motivi della decisione

1. A fondamento del ricorso, Sempronio deduce:

1.1 Inosservanza dell'art. 360 cod. proc. civ., in relazione all'art. 934 cod. civ., per indebito richiamo ed applicazione degli artt. 935, 936, 938 e 1111 ss. dello stesso codice.

La realtà di una costruzione, eseguita dai proprietari dello stesso suolo in tempi diversi con consenso di entrambi, e precisamente con l'accordo che le diverse parti sarebbero spettate singolarmente ai singoli costruttori, che avevano anticipato le spese ed esercitato il separato possesso, non può essere compresa nell'ipotesi di cui all'art. 934 cod. civ.

1.2 Inosservanza dell'art. 360 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 191-244 ss. stesso codice; omissione di esame; carenza di motivazione.

Le istanze di perizia e di prove, anche documentali, che dovevano essere seriamente esaminate e che non lo sono state, sono causa di difetti fondamentali di motivazione.

1.3 Inosservanza dell'art. 360 cod. proc. civ., in relazione al petitum ed agli artt. 90 ss. dello stesso codice. Omissione di esame.

Il rigetto dell'eccezione riconvenzionale e della prescrizione dimostrano il mancato esame degli atti di causa, rendono assolutamente ingiustificato l'addebito totale delle spese di costruzione a carico del ricorrente, che aveva personalmente eseguito i lavori e sostenuto ingenti erogazioni per acquistare i materiali.

2.1 Il primo motivo non può essere accolto.

È risaputo che tutto quanto si incorpora nel suolo diviene parte integrante di esso e, al momento stesso della incorporazione, la proprietà si acquista ipso iure dal proprietario del suolo.

Per effetto dell'accessione, invero, il proprietario del suolo acquista immediatamente la proprietà delle opere costruite sopra, sin dal loro inizio, a mano a mano che queste procedono (Cass., Sez. II, 28 maggio 1993, n. 5985; Cass., Sez. II, 12 maggio 1979, n. 2746). Con la costruzione, quindi, il piano di proprietà, rispetto al quale opera l'accessione, si sposta verso l'alto (Cass., Sez. II, 13 febbraio 1993, n. 9674).

La costruzione eseguita dal comproprietario (o dai comproprietari) sul fondo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., di proprietà comune dei comproprietari del suolo (Cass., Sez. II, 11 luglio 1978, n. 3479).

L'applicabilità del principio dell'accessione ex art. 934 cod. civ. non è esclusa dall'accordo intervenuto tra i proprietari di aree confinanti tra loro per realizzare una costruzione unica, insistente unitariamente su tali aree, salvo il patto contrario che necessita della forma scritta ad substantiam (Cass., Sez. III, 19 aprile 1994, n. 3714).

Alla luce dei principi esposti non assume nessuna rilevanza l'asserito accordo, non espresso nella debita forma, come non rivestono nessun rilievo ai fini della esclusione dell'acquisto della comproprietà in capo ai comproprietari del suolo i tempi diversi della costruzione, la differente anticipazione delle spese, la divisione di fatto del fabbricato e il distinto possesso.

2.2 Non possono essere accolti neppure il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione.

Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronunzia su istanze istruttorie, non integrano di per sé il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass., Sez. II, 13 gennaio 1995, n. 381).

D'altra parte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunzia il difetto di motivazione sulla motivazione delle prove ha l'onere di indicare specificamente le circostanze, che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., Sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass., Sez. II, 22 marzo 1993, n. 3356).

Infine, nel ricorso per cassazione il requisito della specifica esposizione dei motivi di impugnazione, stabilito dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidizio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere: risultano, pertanto, inammissibili quei motivi che, senza precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscano la detta illustrazione in una generica riproposizione delle allegazioni difensive prospettate negli atti precedenti (Cass., Sez. III, 9 marzo 1995, n. 2749).

La sentenza di appello ha respinto le richieste di perizie, di prove e di produzioni documentali (censura n. 2.2), perché generiche. Nel ricorso si riscontra la medesima genericità, perché non si deducono le ragioni precise, per cui le prove respinte si considerano essenziali al fine della decisione della controversia. La sentenza di appello ha respinto, altresì, l'eccezione riconvenzionale relativa al danno subito, avuto riguardo alla estrema genericità della richiesta di prova. Del tutto generico è il relativo motivo di ricorso, non deducendosi alcuna specifica ragione in contrasto con il giudizio espresso. Per concludere, correttamente la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di prescrizione delle somme dovute dagli appellati all'appellante, avendo accertato che i lavori, dai quali aveva avuto origine l'obbligazione, erano stati eseguiti intorno agli anni sessanta. Per contro, è del tutto generica la doglianza relativa, in quanto non richiama alcun fatto, che nel giudizio di merito sarebbe stato idoneo ad inficiare l'accertamento suddetto (censura sub 2.3).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente dalla rifusione delle spese.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire 100.450, oltre lire 2.000.000 per gli onorari di avvocato.

Così deciso in Roma il 22 maggio 1997.

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