Cass. 03/11/2011, n. 22747

Cassazione civile, 3 novembre 2011, n. 22747

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza n. 22747/2011, Pres. PREDEN, rel. Consigliere DE STEFANO

FATTI DI CAUSA

1. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: "1. Tizio e Caio propongono ricorso - notificandolo al solo custode giudiziario in data 19.5.10 - per la cassazione del decreto di liberazione di immobile sottoposto ad espropriazione forzata (ai sensi dell'articolo 560 c.p.c nel testo vigente pro tempore), pronunciato dal g.e. nella proc. (omissis) r.g.e. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

2. - Il ricorso, che si articola su tre motivi, può essere trattato in camera di consiglio - in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360-bis c.p.c. (inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a) - ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono. Dei tre motivi proposti, due sono stati sviluppati con indifferenziato richiamo all'articolo360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 ed altro si fonda su di un preteso vizio di motivazione.

3. - In primo luogo, benché il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato, per l'evidente qualità di litisconsorti necessari di tutti i creditori della procedura esecutiva, siccome interessati allo sviluppo della medesima ed alla sua maggiore proficuità possibile quale derivante - per nozioni di comune esperienza - dall'effettiva liberazione dell'immobile, può omettersi qualsiasi preliminare provvedimento interlocutorio, attesa l'evidente inammissibilità del ricorso stesso.

4. - In effetti, i due motivi con cui i ricorrenti lamentano contemporaneamente ed indistintamente i vizi di violazione di legge, nullità del procedimento e vizio di motivazione sono inammissibili: per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale commistione denota un'insanabile contraddittorietà del gravame ed impedisce perfino di enucleare la concreta estensione della contestazione in concreto mossa. Il motivo, imperniato esclusivamente sul preteso vizio di motivazione, involge invece il contenuto minimo descrittivo del provvedimento di liberazione - le cui eventuali deficienze, che non è dato riscontrare nel caso in esame, invece rileverebbero solo in caso di allegazione e dimostrazione (entrambe mancanti) dell'assoluta inidoneità dell'atto all'identificazione del bene - e prosegue in modo altrettanto inammissibile con il censurare le valutazioni del g.e. sull'opportunità del provvedimento con considerazioni generiche - la presentazione del carattere paradossale della necessità di liberare tutti gli immobili staggiti in ogni parte d'Italia, la quale invece e' proprio l'effetto voluto chiaramente dalla riforma del 2005/06 - o infondate - la predicazione del diritto alla casa, senza tenere conto del principio altrettanto generale della necessaria effettività dell'azione giurisdizionale esecutiva, indispensabile per lo stesso corretto funzionamento delle istituzioni, sul quale si basa l'innovazione legislativa dell'ordine di liberazione obbligatorio - e pertanto involgenti il merito del provvedimento e non già pertanto la congruità o logicità della sua motivazione.

5. - In definitiva, si propone il rigetto del ricorso; né vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo resistito al ricorso l'intimato".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sono state presentate conclusioni scritte, né memorie, né alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, soltanto ritenendo la necessità di dichiarare inammissibile il ricorso e non di rigettarlo, attesa l'inammissibilità, sotto i descritti profili, dei motivi. Pertanto, ai sensi degli articoli 380 bis e 385 cpd.proc.civ., il ricorso è dichiarato inammissibile; ma, non avendo l'unico intimato svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Data pubblicazione: 03/11/2011

 

 

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