In difetto di prova, il cui onere incombe sul coniuge opponente, della destinazione del reddito di impresa a bisogni diversi dal soddisfacimento delle esigenze della famiglia, poiché la l’obbligazione fiscale è connessa al reddito stesso e questo va normalmente devoluto ai bisogni dell’imprenditore personali e della sua famiglia, va respinta la sua opposizione fondata sulla costituzione di fondo patrimoniale sui beni ipotecati o pignorati.