La chiusura della procedura esecutiva non fa venir meno l’interesse alla pronuncia sull’esistenza di una causa di estinzione della stessa

 

Mentre la chiusura del procedimento esecutivo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, permane l’interesse alla decisione del reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di diniego dell’estinzione del processo, perché, a norma dell’art. 632, comma 2, c.p.c., una pronuncia ricognitiva dell’estinzione della procedura in data anteriore all’aggiudicazione o all’assegnazione comporterebbe l’inefficacia degli atti successivamente compiuti oppure – in caso di riconoscimento di un’estinzione verificatasi dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione (improduttiva di effetti nei confronti dell’aggiudicatario/assegnatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.) – l’attribuzione all’esecutato della somma ricavata.

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