L’estinzione della procedura esecutiva a causa dell’omesso pagamento del PVP va impugnata con reclamo, anziché con l’opposizione agli atti esecutivi

Il mancato pagamento del contributo dovuto (non a norma dell'art. 18 bis, t.u.s.g., ma) del corrispettivo per la pubblicità suppletiva – come qualsiasi altra inoperatività del creditore – dà luogo, ai sensi dell’art. 630, comma 1, c.p.c., all'estinzione del processo esecutivo, con conseguente reclamabilità secondo l’art. 630, comma 3, c.p.c. dell’ordinanza che abbia dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva.

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