L’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020) individua una vera e propria condizione di procedibilità (o proseguibilità), la cui mancanza inibisce tout court ed in via definitiva l’inizio o la prosecuzione delle procedure esecutive intraprese nei confronti di enti del Servizio sanitario nazionale instaurate dopo l’entrata in vigore della norma o a quella data pendenti.
Depongono in questo senso sia argomenti letterali (non essendo prevista alcuna possibilità di riattivazione della procedura) sia la ratio della disposizione, come indicata nel relativo incipit (“al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza […]”): appare chiaro, infatti, che tale finalità possa essere realizzata solo attraverso la liberazione definitiva delle somme vincolate, somme che, diversamente opinando, comunque - sebbene non assegnate - resterebbero vincolate alla soddisfazione dei crediti per cui sono stati compiuti pignoramenti presso il tesoriere dell’ente sanitario.