L'art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020, data la natura temporanea dei suoi effetti, esprime un ragionevole bilanciamento di interessi tra l'esigenza di assicurare la disponibilità di risorse liquide in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale e quella di tutelare i creditori che vantino, nei riguardi di tali enti, un diritto certo, liquido ed esigibile