L’art. 83, d.l. n. 18/2020 (conv. con modifiche in l. n. 27/2020), nel prevedere la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte (c.d. trattazione cartolare), non condiziona l’utilizzabilità di tale modello alla complessità delle questioni giuridiche da trattare.
La necessità (rectius opportunità) di prevedere una integrazione di contraddittorio (in forma scritta o anche mediante rinvio ad udienza fisica) si potrebbe ipotizzare ove una questione dirimente - ai fini del provvedimento del giudice da emettersi all’esito dell’udienza cartolare – emerga dallo scritto di una delle parti, su cui l’altra non abbia potuto contraddire, oppure ove il giudice ritenga opportuno chiedere chiarimenti su qualche punto (emerso dagli scritti) ad uno o più dei difensori delle parti (o addirittura alle parti stesse).