Il custode non è legittimato a sporgere querela poiché la persona offesa dal reato è soltanto il creditore (procedente)

In tema del delitto di sottrazione o deterioramento di cosa sottoposta a pignoramento di cui all’art. 388, comma 3, c.p., non è valida la querela presentata dall’Istituto Vendite Giudiziarie nella qualità di custode giudiziario dell’immobile pignorato, perché la persona offesa del reato in esame è soltanto il creditore procedente, sicché in difetto l’azione penale va dichirata inammissibie per mancanza di querela (nel caso in esame il custode giudiziario di un immobIle pignorato aveva denunciato “per dovere d’ufficio” la sottrazione della caldaia e del condizionatore dell’appartamento)

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