L'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della Giustizia; pertanto, alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c. , in termini di colpa grave (così Trib. Verona, 19/03/2013).