Art. 13
Indicatori della crisi
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche
caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta
dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio
dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano
evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi
successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per
l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al
momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi
successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che
misurano la sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i
flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi'
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,
anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento
ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni
I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente,
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi
dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative
di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa' in
liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici
elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne
specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio
e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un
professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in
rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata
alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte
integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo
periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.