Articolo 2
Articolo 2
Versioni
- Dal 06 dicembre 2017
- Dal 03 dicembre 2016 al 05 dicembre 2017
- Dal 25 agosto 2016 al 02 dicembre 2016
- Dal 01 gennaio 2014 al 24 agosto 2016
- Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013
- Dal 28 dicembre 2011 al 25 giugno 2012
- Dal 09 ottobre 2010 al 27 dicembre 2011
- Dal 25 novembre 2009 al 08 ottobre 2010
- Dal 22 agosto 2008 al 24 novembre 2009
- Dal 01 gennaio 2006 al 21 agosto 2008
- Dal 03 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005
- Dal 06 febbraio 2004 al 02 dicembre 2005
- Dal 30 dicembre 2003 al 05 febbraio 2004
- Dal 31 maggio 2003 al 29 dicembre 2003
- Dal 01 gennaio 2002 al 30 maggio 2003
- Dal 20 aprile 2000 al 31 dicembre 2001
- Dal 23 maggio 1999 al 19 aprile 2000
- Dal 19 maggio 1999 al 22 maggio 1999
- Dal 01 gennaio 1999 al 18 maggio 1999
- Dal 17 dicembre 1998 al 31 dicembre 1998
- Dal 10 luglio 1998 al 16 dicembre 1998
- Dal 26 maggio 1998 al 09 luglio 1998
- Dal 09 maggio 1998 al 25 maggio 1998
- Dal 01 aprile 1998 al 08 maggio 1998
- Dal 01 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
- Dal 29 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997
- Dal 11 agosto 1997 al 28 ottobre 1997
- Dal 30 maggio 1997 al 10 agosto 1997
- Dal 25 maggio 1997 al 29 maggio 1997
- Dal 02 aprile 1997 al 24 maggio 1997
- Dal 02 marzo 1997 al 01 aprile 1997
- Dal 01 gennaio 1997 al 01 marzo 1997
Testo in vigore dal 06 dicembre 2017
Art. 2
Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo
delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto,
nonche' l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in
materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il
Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse
esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello
della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla
trasformazione societaria delle gestioni governative, e' operata
attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario,
articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali
delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le
organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del
Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere nel
corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente
sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro
degli autoferrotranvieri;
b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli
organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, definira' le procedure per regolarizzare le
eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta
quantificazione. La gestione si svolgera' nel rispetto delle norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei
trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1
gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la Ferrovie dello Stato Spa potra' dare attuazione alla procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di
navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa
per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale
governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa
le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione
governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su
apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa,
che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia per singola azienda. Il rendiconto e' comunicato altresi' al
Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale
governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato
in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33
anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con
tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il
relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio
1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'
di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresi' applicarsi al
personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e
della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate
procedure di mobilita' del personale in esubero verso aziende di
trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi
ferroviari di cui trattasi, le attivita' in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello
Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei
trasporti e della navigazione, secondo le modalita' di cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali
competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio
1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio
1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in
concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni
ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi
ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato
Spa con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
(17)
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio
1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la
presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo
stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto di lire 300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto
di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo
da garantire una maggiore efficienza e funzionalita' complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor
traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere
alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli
contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere
di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito e
per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41)
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie
dello Stato Spa dovra' assicurare un minore onere per il bilancio
dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva
in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa,
previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare
per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi
nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire
3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di
investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di
attuazione del progetto di alta velocita', ed in particolare sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i
criteri di determinazione della velocita', le caratteristiche
tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonche'
sull'attivazione dell'unita' di vigilanza presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al
Parlamento di valutare il progetto di alta velocita' all'interno
degli obiettivi piu' generali del potenziamento complessivo della
rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema
dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di
questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno
1997.
17. Con decorrenza dal 1 aprile 1997 gli importi dovuti per i
servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate
nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il
rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto
mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere
permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire
80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai
beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171,
l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale,
previa definizione delle caratteristiche e condizioni di
remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del
tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con
decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai
titolari di conto corrente postale e' determinato dall'Ente poste
italiane. Esso puo' essere definito in maniera differenziata per
tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e di parita' di trattamento in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane puo' utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto
trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e
l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e'
esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri
operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali
servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane
nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che
si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati
i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza.
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N.353, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46.
21. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 i conti correnti postali
intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento
delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza e'
trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-
Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro
stabilisce le modalita' di utilizzo del predetto conto per il
servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi
tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996,
il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma
vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente
agli importi per i quali e' stato chiesto il rimborso con
quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una
nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un
metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la
convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei
servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita' e caratteristiche dei servizi
prestati, produttivita', costi unitari di produzione, equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio
dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto
di programma previsto dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun
anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi
previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al
comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti
all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su
apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato
intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori
mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da societa' per
azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o
indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie
postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a
procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra
l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui al
presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la
somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e
prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul
mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni
o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello
nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE
provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati
in proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione,
ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro
delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le
deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del
tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le
deliberazioni si intendono approvate".
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e
prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla
SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a
carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare direttamente contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a
fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere
convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed
utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di
sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono
essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e
contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle
suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita'
predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24
maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
fondo rotativo.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono
aggiunte le seguenti: "o assentita";
b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il
versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla
espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della
concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione.";
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la
domanda sia stata presentata nei termini";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in
relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per
cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni vigenti alla medesima data";
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le
seguenti: ", ovvero destinata ad abitazione principale del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se
l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35,
terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo'
essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e
degli oneri concessori".
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal
comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma
10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994,
introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di
diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni.
40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata
medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli
interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33,
il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi
idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro
centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento
dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I
suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono
fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione
dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata
legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile
la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la
qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate
le modalita' di rimborso delle differenze non dovute e versate a
titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in
data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione
in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha
espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai
sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo
dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi
del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente
l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento
delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata
dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte
ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione
delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' per gli interventi di
risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti
per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con
scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle
predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di
lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I
comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di
strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con
altri enti locali.
50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente
articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive
modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti
senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero
urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui
all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai
comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente
adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli
interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per
l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37)
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullita', ai sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata
ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta,
puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo
comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 e' decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di
fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della
domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti dell'espressione
del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio
assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei
casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n.
724 del 1994. Nei successivi atti negoziali e' consentito fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il
contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti di assistenza e
previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola
volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni
dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula
una motivata proposta all'autorita' competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima
entro il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto
comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il
termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo
svolgimento dell'attivita' edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita' competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,
l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di
volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui
insiste il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente ove
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a
discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di
vigenti strumenti di pianificazione, nonche' di programmazione,
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in
contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta
al termine massimo di validita' fissato in anni tre, con obbligo per
l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei
lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facolta' di
denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e' subordinata alla
medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali
vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di
concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformita'
dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita' di persona esercente un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui al comma 11, l'amministrazione ne da' comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attivita'
effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione la
sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di
inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie
delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino le date
di ricevimento delle denunce stesse, nonche' l'elenco di quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le
attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di
non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di attivita', qualora le stabilite condizioni
siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei
progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di
autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno
peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di
conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti
nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un
valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75
per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;".
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e
quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre
1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la
data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista
a tale fine.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994,
come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto
del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da
destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari
categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari
con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto
esecutivo o gia' eseguito, nuclei familiari coabitanti, in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per
la realizzazione, con le modalita' previste dall'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le
regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei
suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi vengano
effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come
definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei
finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle
particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro
tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un
commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta,
nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine,
trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi
costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi
finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori
entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad
adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla
nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente
comma. (1)
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia'
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del
CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le
disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si
provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori
spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per
adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte
dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi
delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il
finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione
CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona, che dovra' provvedere all'utilizzo
delle somme con le stesse modalita' attuate in precedenza nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del
gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata
data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati
qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 1 aprile 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il
Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta
presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di
programma di cui al comma 75.
70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La
disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203,
purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni
locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288
miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel
biennio successivo".
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi
di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non
ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono
esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui
sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti,
preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".
74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai
termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano
validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento.
75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la
regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione
degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora
la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di
sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla
data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di
edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i
successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di
programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli
operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli
interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni".
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative
di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonche' per tutti gli altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia' in sede
preliminare, la fattibilita' degli interventi e la compatibilita'
degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di
particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente
alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera
e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua
le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli interventi
stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di
cui al comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale
disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno
precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve
indicare:
a) l'entita' del disavanzo finanziario, con esclusione di
componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le
cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entita' dell'anticipazione di cui viene richiesta la
concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalita'
di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento
delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione
degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1,
comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo
finanziario.
82. Il piano di risanamento e' inviato alla regione e da questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci
anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di
cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli IACP i
mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di
appartenenza. La garanzia dovra' essere concessa con decreto del
presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il
capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e comporta
l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la
regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione
ha carattere meramente facoltativo.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza
degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilita'
speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalita' di
istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi
titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice
civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro
o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di
pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte
del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle
contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte
degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al
completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle
norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio-Canova
dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso alla concessionaria
Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10)
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24
gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.
90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114.
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere
speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle
amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura
superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e
forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite massimo, con le
modalita' stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma,
tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento
dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto
articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari,
programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi,
compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa
comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo
ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31
dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione
aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia' stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede
comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di
investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate
anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97
possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili, anche relativi a finalita' diverse da
quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al
Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative
proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle
rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e
97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese; (6) (72) (80) ((82))
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per
l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per
interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria
per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un
massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del
23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle
imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari
finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo,
l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che
disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei
versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa
rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964;
detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con
contabilita' separata.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei
programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse
resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96
a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal
CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di
intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e
per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli
adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa
verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla
realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri
interventi tra quelli individuati nel documento regionale di
programma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. Le
risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province
autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato
ancora approvato il documento regionale di programma, vengono
altresi' revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1)
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate
prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da
realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale
destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di
tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine
specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1)
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della
delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia' assegnate ai programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la
data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri enti
di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze e'
disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo
criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione
del CIPE.
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni
interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle
risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio
1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli
interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e
fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica,
relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio
1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente
legge, alle piu' favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto
riguarda il livello dei prezzi che le quantita' normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni
lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei
crediti liquidati di cui al comma 113.
115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,
come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le
parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato," sono
soppresse.
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte
obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza
dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal
Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non
economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a censire, secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
118. Le autorita' cui e' consentito l'uso esclusivo delle
autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del
Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli
enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-
economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate. (15)
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a
soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche
mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi
dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a
societa' private. (15)
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15)
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso
dell'autovettura di Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano,
altresi', al parco auto in dotazione alle amministrazioni del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni
medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle
amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non
territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15)
125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,
dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla
quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o
referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al
numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere
dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura
del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa
mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli
esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie
derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o
scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate
nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di cui al comma
129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al
comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli
indirizzi di programma del Ministero della sanita' e d'intesa con
questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM
e' trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il
rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione
della RIBS Spa.
132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo di
lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dei beni
prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole individuati ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa' il cui
capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente
sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su
piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a
condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti
obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito
delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si
impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito
dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA
interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di
quindici anni. I criteri e le modalita' degli interventi finanziari
dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate
da parte dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea.
132-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154.
132-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578
miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini
di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a
lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie
economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi
internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello
stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di
spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli
accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in
corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle
province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti
previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2
per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data
di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a
reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio
successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella
C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e'
ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.
550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 370 miliardi per
l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,
4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del
Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque
erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello
Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di totale
proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al
sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere
versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in essere,
ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa, di cui
all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle
dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle
plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La
definizione non e' ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione
presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio
1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono
registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze
puo' essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la
rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con
adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con
il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito
al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996,
delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o
tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di
versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di
pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3)
139. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di
autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le
condizioni ostative indicate al comma 137, nonche' in presenza di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per il Servizio sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni
inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
dei commi da 133 a 165 si rendono, altresi', applicabili le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma
1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita'
per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di
importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente
hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a
lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996,
anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del
presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della
situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo.
Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
(1)
142. La regolarizzazione puo' essere effettuata mediante
l'eliminazione delle passivita' o delle attivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonche' mediante l'iscrizione di attivita' o di passivita',
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore
del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita
riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente o dell'impresa, ai quali e' attribuito un
credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonche' il reddito
imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo
dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli
articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare
l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro
la data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme
eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il
versamento va effettuato entro le predette date o, se successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di
lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non
determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali. (1)
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la
liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui
ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in-
dicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da
considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai
parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
puo' essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo
versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per
cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei
predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle caratteristiche del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa,
allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e
l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62
per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30)
155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi da 133 a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del
registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i
certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da
sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle
medesime forme dei diritti di segreteria; le somme cosi' riscosse
sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il
termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito
al 31 luglio 1996".
158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come
modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La
ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi
corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina
prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del
12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e' inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti
maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi
rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli
altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e
gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di
emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei titoli similari".
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo
si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non si applica l'articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato,
puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso
operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla
prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. (47)
173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47)
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa
sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del
predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli
enti titolari di contabilita' speciali, con esclusione di quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le somme di
cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che
utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello
Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e
comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla
base delle iscrizioni nel registro delle imprese, ove questa sia
espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Entro il 31
luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle
modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale
accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche
avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni
dell'attivita', l'iscrizione al registro delle imprese non e'
obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del
quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
29 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato
in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo
edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali
nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro
internazionale di alti studi agronomici mediterranei,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale,
del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello
Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5
giugno 1995, n. 221.
180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e
"lire 689 miliardi".
181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla seguente: "b) gli altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai
proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione".
183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e
la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al
rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che
richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di
cassa degli enti medesimi".
"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle
assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione
provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i
fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli
ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale e ne da'
contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti
registrazioni contabili".
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo".
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a
450 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a
contratto a tempo determinato e' stabilita con apposito regolamento
adottato dalla Commissione con le modalita' di cui al nono comma
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo.
187. Per la piu' efficace attuazione degli obiettivi in esso
contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' prevedere
la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento
anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della
medesima legge.
188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai
sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,
n.537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze
afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo
si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla
gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di
entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 449".
189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, e'
annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo
conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle
dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi
periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei
servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo
all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo
Istituto ed alla Societa' finanziaria marittima (FINMARE Spa) di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 SETTEMBRE
2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009,
N. 166.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare per
il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del
Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, e'
autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del
Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e
integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi,
per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia'
prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al
fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.".
197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare
nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo
16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative
norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale
degli interventi di cui trattasi".
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi".
199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice".
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,
commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di
previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche per il
versamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche'
di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e
le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)
le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che
vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare
alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve
restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici
o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; (73)
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (73)
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, approva le intese istituzionali di
programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le modalita' di approvazione dei
contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la
disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente articolo ai
fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'
ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente
al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,
per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da
corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente comma.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione
europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area
o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della
rispondenza alle finalita' della dotazione infrastrutturale; b)
definisce le attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche
sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali; c) determina le intensita' delle
agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con
l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi
e altresi' stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e)
individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attivita' di
istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella
di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attivita' delle imprese per il periodo di fruizione delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni
stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati.
Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207.
210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente
articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la
classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il
personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative,
ivi comprese le piccole societa' cooperative, appartenenti al settore
di produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati
dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della
legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata, nei limiti
previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci
lavoratori.
218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attivita' di
promozione delle finalita' della legge medesima e di
sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la
costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono
autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione
delle attivita' svolte sulla base di dette convenzioni sono
destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59".
221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e'
aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalita'
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente
legge. Dette societa' finanziarie devono utilizzare le somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del
contributo di cui all'articolo 17, per attivita' e iniziative
comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili".
222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il
rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati
per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi
per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni
interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto:
- (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio 1996 e
del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30
aprile 1997";
- (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui
ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996,
nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30
settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144
dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di
dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144
dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata
degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996";
- (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi
65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1
gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che
"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2, comma
87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del
tratto Aglio-Canova e il potenziamento del tratto Firenze
Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, e' concesso un
ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo
1997-1999".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19) che
il termine del 30 aprile di cui al comma 138, primo periodo, del
presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre 1997, n.
345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e
con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e
il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada
Bologna-Firenze, e' concesso un ulteriore contributo di lire 100
miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di ammortamento
di mutui ventennali che la societa' concessionaria e' autorizzata a
contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n.
662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
per l'anno 1997".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 54, comma
13) che "Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di
mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi
comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che
non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di
magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti,
incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, puo' essere anticipato per le gestioni
commissariali governative gia' ristrutturate ai sensi dello stesso
articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7
prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle
risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (in
G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del presente articolo
dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 28
dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con l'art. 54, comma 13) che
"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da
parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che i
commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere
dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come
individuato dal presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014".
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
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AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che
"La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere
sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita' 2014-2020» a titolarita' del Ministero dello sviluppo
economico".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che
la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui al comma 100, lettera a), del presente articolo e' incrementata
di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per
l'anno 2018.