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Testo in vigore dal 08 dicembre 2012
Art. 242
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e
relativi controlli
((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali
almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.)) ((58))
((2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno
precedente.)) ((58))
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che
"La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242,
del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1,
lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla
tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".