Articolo 3
Articolo 3
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Testo in vigore dal 16 settembre 2010
Art. 3
Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque
dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e
delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate
all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di
smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o
sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994,
n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi
comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono
privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione
degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da
quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi
comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di
effetto i pignoramenti comunque notificati. (2)(2a)
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53,
restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo
articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che
l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive
modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare
le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse
sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 2006, n. 290, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008,
n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123,
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente
articolo si interpreta nel senso l'articolo 1 del decreto-legge 25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle
risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali
istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle
pertinenti contabilita' speciali.