Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 14
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la
societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni,
hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti
costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste
l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile
andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo
stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della
crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a
mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che
assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la
fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni,
entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle
soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi
sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio
l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni,
anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del
codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi
del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilita'
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni
successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a
condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2,
sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non
costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione
effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui
comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli
affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo
societari, se esistenti.