Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di difficolta' economico-finanziaria che
rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore,
dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i
seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di
durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa'
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
quelli sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le
societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui
all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)
totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e
degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e
coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica,
sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine
si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto
al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla
direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa'
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo
congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di
imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere
nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui
all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente
codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della
Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»:
l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato
dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono,
anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione,
supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato
dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della
crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1)
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate
all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura
personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i
quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono
aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati
membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne'
aver posseduto partecipazioni in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal
giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del
debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni,
che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da
sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa,
disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno
il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase
dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase
della composizione assistita della crisi.