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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 2

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) «crisi»: lo stato  di  difficolta'  economico-finanziaria  che
rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa  prospettici  a  far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
    b) «insolvenza»: lo stato  del  debitore  che  si  manifesta  con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i  quali  dimostrino  che  il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente  le  proprie
obbligazioni; 
    c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o  di  insolvenza  del
consumatore,   del    professionista,    dell'imprenditore    minore,
dell'imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non
assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 
    d) «impresa minore»:  l'impresa  che  presenta  congiuntamente  i
seguenti  requisiti:  1)  un   attivo   patrimoniale   di   ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di  deposito  della  istanza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
inferiore; 2) ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un
ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di
durata inferiore; 3) un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere
aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  della  giustizia
adottato a norma dell'articolo 348; 
    e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   societa'
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a
quelli sociali; 
    f) «societa' pubbliche»: le societa'  a  controllo  pubblico,  le
societa' a partecipazione pubblica e le  societa'  in  house  di  cui
all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175; 
    g) «grandi imprese»: le imprese che, ai  sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)
totale dello stato patrimoniale: venti milioni  di  euro;  b)  ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero   medio   dei   dipendenti   occupati   durante   l'esercizio:
duecentocinquanta; 
    h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e
degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi  degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e
coordinamento di una societa', di un ente o di  una  persona  fisica,
sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine
si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto
al  consolidamento  dei  loro  bilanci;  2)  siano  sottoposte   alla
direzione  e  coordinamento  di  una  societa'  o  ente  le  societa'
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a  controllo
congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita'  di
direzione e coordinamento. 
    i) «gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione»:  i  gruppi  di
imprese composti da un'impresa madre e imprese  figlie  da  includere
nel bilancio consolidato, che rispettano i  limiti  numerici  di  cui
all'articolo 3, paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    l) «parti correlate»: per parti correlate ai  fini  del  presente
codice si intendono quelle indicate come tali nel  Regolamento  della
Consob in materia di operazioni con parti correlate; 
    m) «centro degli interessi principali del  debitore»  (COMI):  il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi; 
    n) «albo dei gestori della crisi  e  insolvenza  delle  imprese»:
l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e  disciplinato
dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono,
anche  in  forma  associata  o  societaria,  funzioni  di   gestione,
supervisione o controllo nell'ambito delle procedure  di  regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; 
    o) «professionista indipendente»:  il  professionista  incaricato
dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione  della
crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1)
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle
imprese, nonche' nel registro  dei  revisori  legali;  2)  essere  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non  essere  legato  all'impresa  o  ad  altre  parti  interessate
all'operazione di regolazione  della  crisi  da  rapporti  di  natura
personale o professionale; il professionista  ed  i  soggetti  con  i
quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono
aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni   attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,  ne'  essere  stati
membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa,  ne'
aver posseduto partecipazioni in essa; 
    p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei  creditori  possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    q) «misure  cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari  emessi  dal
giudice  competente  a  tutela  del  patrimonio  o  dell'impresa  del
debitore,  che  appaiano  secondo  le  circostanze  piu'  idonei   ad
assicurare  provvisoriamente   gli   effetti   delle   procedure   di
regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    r)  «classe  di  creditori»:  insieme  di  creditori  che   hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
    s) «domicilio digitale»: il  domicilio  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    t)   OCC:   organismi   di   composizione    delle    crisi    da
sovraindebitamento  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro   della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive  modificazioni,
che svolgono i compiti  di  composizione  assistita  della  crisi  da
sovraindebitamento previsti dal presente codice; 
    u) OCRI: gli organismi di  composizione  della  crisi  d'impresa,
disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno
il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire  la  fase
dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la  fase
della composizione assistita della crisi. 
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