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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 270

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 270 
 
 
               Apertura della liquidazione controllata 
 
    1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle  procedure
di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui  agli  articoli
268 e  269,  dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione
controllata. 
    2. Con la sentenza il tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato; 
    b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di  cui  all'articolo
269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei  gestori
della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  24
settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata
di regola tra i  gestori  residenti  nel  circondario  del  tribunale
competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata  e
comunicata al presidente del tribunale; 
    c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei  bilanci
e  delle  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   nonche'
dell'elenco dei creditori; 
    d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del  debitore  e
ai  creditori  risultanti  dall'elenco  depositato  un  termine   non
superiore  a  sessanta   giorni   entro   il   quale,   a   pena   di
inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta
elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di
rivendicazione o di  ammissione  al  passivo,  predisposta  ai  sensi
dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; 
    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il  terzo  a
utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'
posto in esecuzione a cura del liquidatore; 
    f) dispone l'inserimento della sentenza  nel  sito  internet  del
tribunale o del  Ministero  della  giustizia.  Nel  caso  in  cui  il
debitore svolga attivita' d'impresa,  la  pubblicazione  e'  altresi'
effettuata presso il registro delle imprese; 
    g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati,
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. 
    3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi  del  comma  2,
lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
    4. Gli adempimenti di cui al comma  2,  lettere  f)  e  g),  sono
eseguiti a  cura  del  liquidatore;  la  sentenza  e'  notificata  al
debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  oggetto  di
liquidazione. 
    5. Si applicano  l'articolo  143  in  quanto  compatibile  e  gli
articoli 150 e 151; per i casi non  regolati  dal  presente  capo  si
applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sul
procedimento unitario di cui al titolo III. 
    6. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in  cui  e'  aperta  la  procedura   di   liquidazione   controllata,
l'esecuzione  del  contratto  rimane  sospesa  fino   a   quando   il
liquidatore,  sentito  il  debitore,  dichiara  di   subentrare   nel
contratto in luogo del  predetto  debitore,  assumendo,  a  decorrere
dalla data  del  subentro,  tutti  i  relativi  obblighi,  ovvero  di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad  effetti  reali,
sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.  Il  contraente  puo'
mettere in mora il  liquidatore,  facendogli  assegnare  dal  giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale
il  contratto  si  intende  sciolto.  In  caso  di  prosecuzione  del
contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati  nel  corso
della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  controllata
il credito conseguente al mancato  adempimento,  senza  che  gli  sia
dovuto risarcimento del danno. 
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