Art. 270
Apertura della liquidazione controllata
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure
di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli
268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione
controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo
269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori
della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24
settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata
di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale
competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e
comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci
e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche'
dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e
ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non
superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di
inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi
dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a
utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'
posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del
tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il
debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi'
effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati,
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2,
lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono
eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al
debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di
liquidazione.
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli
articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si
applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni sul
procedimento unitario di cui al titolo III.
6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata,
l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il
liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere
dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali,
sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo'
mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale
il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del
contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso
della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata
il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia
dovuto risarcimento del danno.