Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Art. 6.
(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o
piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il
recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti
dalla presente legge.))