Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1227

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1227. 
 
             (Concorso del fatto colposo del creditore). 
 
  Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento e'  diminuito  secondo  la  gravita'  della  colpa  e
l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. 
 
  Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore  avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
 
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