Testo in vigore dal 12 dicembre 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la
giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa
in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato
onorario appartenente all'ordine giudiziario.