Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 1.
(Richiesta di comunicazione degli atti).
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo'
richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei
poteri a lui attribuiti dalla legge.