Testo in vigore dal 21 aprile 1942
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari). La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
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Codice Procedura Civile \ LIBRO PRIMO \ TITOLO I \ CAPO I \ SEZIONE I
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari). La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.