Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                     CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
 
                               Art. 1. 
                (Giurisdizione dei giudici ordinari). 
 
  La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di  legge,  e'
esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. 
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