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Testo in vigore dal 10 novembre 1944
CODICE CIVILE
Art. 1.
(Capacita' giuridica).
La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono
subordinati all'evento della nascita.
((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).