Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1241

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1241. 
 
                   (Estinzione per compensazione). 
 
  Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti
si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli
articoli che seguono. 
 
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