Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1242.
(Effetti della compensazione).
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro
coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta
quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.