Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1242

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1242. 
 
                   (Effetti della compensazione). 
 
  La compensazione estingue  i  due  debiti  dal  giorno  della  loro
coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio. 
 
  La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta
quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti. 
 
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