Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1243.
(Compensazione legale e giudiziale).
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per
oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di
facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la
compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo'
anche sospendere la condanna per il credito liquido fino
all'accertamento del credito opposto in compensazione.