Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1248

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1248. 
 
               (Inopponibilita' della compensazione). 
 
  Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la  cessione
che il creditore ha fatta delle sue ragioni  a  un  terzo,  non  puo'
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al
cedente. 
 
  La cessione non accettata dal debitore,  ma  a  questo  notificata,
impedisce la compensazione  dei  crediti  sorti  posteriormente  alla
notificazione. 
 
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