Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1248.
(Inopponibilita' della compensazione).
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione
che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo'
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al
cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata,
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione.