Versioni
Testo in vigore dal 19 agosto 2014
Art. 125.
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso,
la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio
giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie
da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta
in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio
codice fiscale. ((Il difensore deve altresi' indicare il proprio
numero di fax)). (134)
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data
posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge
richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di
mandato speciale.
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".