Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 125

Testo in vigore dal 19 agosto 2014

                              Art. 125. 
          (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,  il  ricorso,
la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio
giudiziario, le parti, l'oggetto,  le  ragioni  della  domanda  e  le
conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie
da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se  essa  sta
in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio
codice fiscale. ((Il difensore  deve  altresi'  indicare  il  proprio
numero di fax)). (134) 
 
  La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in  data
posteriore alla notificazione dell'atto, purche'  anteriormente  alla
costituzione della parte rappresentata. 
 
  La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge
richiede che la citazione sia sottoscritta  da  difensore  munito  di
mandato speciale. 
 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 
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