Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1322

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1322. 
 
                      (Autonomia contrattuale). 
 
  Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 
 
  Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una  disciplina  particolare,  purche'  siano  diretti  a
realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo  l'ordinamento
giuridico. 
 
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