Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1424.
(Conversione del contratto nullo).
Il contratto nullo puo' produrre gli effetti di un contratto
diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba
ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la
nullita'.