Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 15

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 15. 
 
  Quando non sono  intervenute  opposizioni  ai  sensi  dell'articolo
precedente queste sono state rigettate con provvedimento  definitivo,
i  liquidatori  provvedono  a  riscuotere  i  crediti  dell'ente,   a
convertire in danaro, nei limiti in cui e' necessario,  i  beni  e  a
pagare i creditori a misura che si presentano. 
 
  I liquidatori possono provvedere al pagamento anche  dei  creditori
il cui credito non e' attualmente esigibile, e devono provvedere alle
cautele  necessarie  per  assicurare  il  pagamento   dei   creditori
condizionali. 
 
  Soddisfatti i creditori, i  liquidatori  formano  l'inventario  dei
beni residuati e rendono  conto  della  gestione  al  presidente  del
tribunale. 
 
  Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del
tribunale deve essere trasmessa all'autorita' governativa. 
 
  I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art.  31
del  codice,  provocando,  quando  e'  necessario,  le   disposizioni
dell'autorita' governativa. 
Top