Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 153.
(Rilascio del titolo esecutivo).
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma
dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento
del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita del
sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o
dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.