Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 153

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 153. 
 
                  (Rilascio del titolo esecutivo). 
 
  Il cancelliere  rilascia  la  copia  in  forma  esecutiva  a  norma
dell'articolo 475 del codice quando la sentenza  o  il  provvedimento
del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita  del
sigillo della cancelleria. 
 
  La copia in forma esecutiva degli atti  ricevuti  da  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio  o
dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico. 
 
 
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