Art. 178.
(Controllo del collegio sulle ordinanze).
Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre
al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art.
189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza
revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di
giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e'
impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. (67)
((72))
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in
udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza
medesima.
Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale
d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella
stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la
comunicazione di una memoria, e quello successivo per la
comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso,
questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti,
insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un
termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni
successivi. (67) ((72))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore
dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo
dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."