Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 178

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 178. 
              (Controllo del collegio sulle ordinanze). 
 
  Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione,  possono  proporre
al collegio quando la causa e' rimessa a  questo  a  norma  dell'art.
189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza
revocabile. 
 
  L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi  in  funzione  di
giudice  unico,  quando  dichiara  l'estinzione   del   processo   e'
impugnabile dalle parti  con  reclamo  immediato  al  collegio.  (67)
((72)) 
 
  Il reclamo deve essere proposto nel  termine  perentorio  di  dieci
giorni, decorrente dalla pronuncia della  ordinanza  se  avvenuta  in
udienza, o altrimenti decorrente dalla  comunicazione  dell'ordinanza
medesima. 
 
  Il reclamo e' presentato con  semplice  dichiarazione  nel  verbale
d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. 
 
  Se il reclamo e' presentato in udienza, il  giudice  assegna  nella
stessa udienza, ove  le  parti  lo  richiedano,  il  termine  per  la
comunicazione  di  una  memoria,   e   quello   successivo   per   la
comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con  ricorso,
questo e' comunicato a mezzo  della  cancelleria  alle  altre  parti,
insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un
termine per la  comunicazione  dell'eventuale  memoria  di  risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro  i  quindici  giorni
successivi. (67) ((72)) 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del  presente  articolo
dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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