Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1814.
(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
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Codice Civile \ CAPO XV
Art. 1814.
(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.