Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 182

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 182. 
          (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione). 
 
  Il giudice  istruttore  verifica  d'ufficio  la  regolarita'  della
costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare  o
a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 
 
  ((Quando rileva un difetto di rappresentanza, di  assistenza  o  di
autorizzazione ovvero  un  vizio  che  determina  la  nullita'  della
procura al difensore,  il  giudice  assegna  alle  parti  un  termine
perentorio per la costituzione della persona  alla  quale  spetta  la
rappresentanza o  l'assistenza,  per  il  rilascio  delle  necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o  per
la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono  fin
dal momento della prima notificazione)). 
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