Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 182.
(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della
costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o
a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
((Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della
procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per
la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione)).