Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1834

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1834. 
 
                        (Depositi di danaro). 
 
  Nei depositi di una somma di danaro presso  una  banca,  questa  ne
acquista la proprieta' ed e' obbligata  a  restituirla  nella  stessa
specie monetaria,  alla  scadenza  del  termine  convenuto  ovvero  a
richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di  preavviso
stabilito dalle parti o dagli usi. 
 
  Salvo patto contrario, i versamenti e i  prelevamenti  si  eseguono
alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto. 
 
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