Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1834.
(Depositi di danaro).
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne
acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa
specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a
richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso
stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono
alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.