Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2033.
(Indebito oggettivo).
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio'
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.