Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2033

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2033. 
 
                        (Indebito oggettivo). 
 
  Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio'
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai  frutti  e  agli  interessi  dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. 
 
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