Testo in vigore dal 17 aprile 1994
Art. 2652.
(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle
relative trascrizioni rispetto ai terzi).
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti,
agli effetti per ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal
secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le
domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni,
nonche' quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica
dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della
sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto
soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura
produce effetto dalla data in cui e' stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti
soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che
siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far
pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le
domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far
pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita'
legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e'
stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi
abbiano acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto
a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art.
534, se la trascrizione della domanda e' eseguita dopo cinque anni
dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare
erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo dieci anni dall'apertura della
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo
contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai
numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione
della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
((Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il
quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede,
per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).