Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 27

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 27. 
          (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione). 
 
  Per le cause di opposizione  all'esecuzione  forzata  di  cui  agli
articoli  615  e   619   e'   competente   il   giudice   del   luogo
dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma. 
 
  Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e'  competente
il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. 
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