Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 27.
(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli
articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo
dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente
il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.