Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2735

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2735. 
 
                    (Confessione stragiudiziale). 
 
  La  confessione  stragiudiziale  fatta  alla  parte  o  a  chi   la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di  quella  giudiziale.
Se e' fatta a un terzo  o  se  e'  contenuta  in  un  testamento,  e'
liberamente apprezzata dal giudice. 
 
  La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per  testimoni,  se
verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa
dalla legge. 
 
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