Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2735.
(Confessione stragiudiziale).
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e'
liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se
verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa
dalla legge.