Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 287

Testo in vigore dal 18 novembre 2004

                              Art. 287. 
                        (Casi di correzione). 
 
  Le sentenze contro le quali non sia stato  proposto  appello  e  le
ordinanze non revocabili  possono  essere  corrette,  su  ricorso  di
parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora  egli  sia
incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre  2004,
n.  335  (in  G.U.  1a  s.s.  17/11/2004,  n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  287   del   codice   di
procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali  non  sia
stato proposto appello"." 
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