Testo in vigore dal 18 novembre 2004
Art. 287.
(Casi di correzione).
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le
ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di
parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia
incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004,
n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di
procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia
stato proposto appello"."